soppalco

ambiente soppalcato

*immagine di riferimento

 

VOLETE RECUPERARE UN PO DI SPAZIO IN CASA REALIZZANDO UN SOPPALCO E VI STATE CHIEDENDO SE CI SIANO DELLE REGOLE, UNA NORMATIVA PER REALIZZARE UN SOPPALCO?

COME REALIZZARE UN SOPPALCO A MILANO

 

La prima valutazione da fare è capire quale sia l'altezza interna del vostro appartamento.

Come per ogni attività progettuale, è importante partire con il piede giusto. Il professionista effettua un preciso ed attento sopralluogo al fine di valutare la fattibilità delle vostre intenzioni

La normativa è in continua evoluzione ed ogni comune ha un suo regolamento specifico, è importante dunque affidarsi a un bravo progettista che sappia reperire tutte le informazioni necessarie e individui tutte le normative di riferimento (aggiornate). Sconsiglio vivamente di basarsi sul sentito dire o sulle informazioni presenti sul web, spesso inesatte o datate (la normativa evolve in fretta!!).

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In breve, in base all'altezza interna del vostro appartamento il Regolamento Edilizio del Comune di Milano (2014) consente di realizzare un soppalco più o meno ampio, fermo restando che si deve garantire un' altezza minima, al di sotto della quale non è possibile realizzare il soppalco. Con il 2020 è entrato in vigore a tutti gli effetti il PGT 2030 (Piano di Governo del Territorio), che stabilisce sul tema una nuova regola ben più restrittiva: "è consentita la realizzazione di soppalchi esclusivamente a condizione che gli stessi siano computati nella SL (Superficie Lorda) di progetto".

 

IL REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI MILANO 2014:
NORMATIVA PER REALIZZARE UN SOPPALCO

Art.74 S.L.P. (Attuazione dell’Art. 4 delle NdA del PdR) Ferma la definizione di s.l.p. contenuta nell’Articolo 4, comma 6, delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole del PGT, si specifica quanto segue.........con riferimento ai soppalchi: dall’adozione del presente Regolamento nei progetti di nuova costruzione (comprensivi di demolizione e ricostruz ione) i soppalchi devono essere conteggiati nella s.l.p. di progetto indipendentemente dalle loro caratteristiche, mentre possono essere realizzati, senza essere conteggiati nella s.l.p., in edifici esistenti alla data di adozione del presente Regolamento secondo quanto in dicato nel comma 8 dell’Articolo 99.  

Questa definizione viene in parte superata:

Con l'adozione del nuovo PGT 2030 di Milano, l' art. 5 comma 7 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole dà una diversa definizione di “Superficie Accessoria” (SA). All’interno di tale definizione sono elencate le superfici degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d’uso della costruzione che sono escluse dal calcolo delle Superficie Lorda (SL) e la definizione di superficie accessoria (SA) non ricomprende il soppalco, descritto nell’allegato B della delibera regionale come “Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura”, pertanto con l'adozione del PGT 2030 va computato all'interno della SL.
Pertanto ai sensi del vigente PGT 2030 (adottato a Febbraio 2020) è consentita la realizzazione di soppalchi esclusivamente a condizione che gli stessi siano computati nella SL di progetto e sono inoltre applicate le disposizioni edilizie e igienico sanitarie per la realizzazione dei soppalchi sono definite dall’art. 99 del vigente Regolamento Edilizio.  

 

 Art.99 SOPPALCHI

  • 1. L’altezza minima degli spazi sottostanti ai soppalchi non deve essere minore di m. 2,10; la medesima altezza minima deve intercorrere tra il pavimento finito dei soppalchi e il soffitto finito dei locali. Con tali caratteristiche la superficie dei soppalchi, esclusa la scala di accesso, non deve essere superiore a un terzo di quella del locale soppalcato.
  • 2. Qualora l'altezza come sopra definita, sia per la parte sottostante sia per la parte soprastante, sia compresa tra 2,30 m e 2,70 m, la superficie del soppalco può raggiungere 1/2 della superficie del locale soppalcato.
  • 3. Qualora l'altezza come sopra definita, sia per la parte sottostante sia per la parte soprastante, sia pari o superiore a 2,70 m, la superficie del soppalco può raggiungere 3/4 della superficie del locale a condizione che sia la parte sottostante che la parte soprastante fruiscano di autonoma ed idonea aeroilluminazione.
  • 4.Ove sia consentito realizzare soppalchi, le parti soprastanti devono avere il lato maggiore completamente aperto sugli spazi sottostanti e dotato di parapetto di altezza non inferiore a 1,10 m, in modo da garantire la continuità degli spazi sottostanti e sovrastanti.
  • 5. Salvo il caso previsto al precedente comma 3, l'aeroilluminazione deve essere verificata per la somma delle superfici del locale soppalcato e del soppalco. Nelle strutture non destinate alla residenza nel caso in cui la regolarità dell’aerazione non fosse verificata è ammessa, salvo specifiche regolamentazioni, l’integrazione con impianto di trattamento dell’aria munito delle caratteristiche previste dal vigente Regolamento Locale d’Igiene.
  • 6. Devono essere assicurati tutti i requisiti e le caratteristiche di cui ai successivi Capi.
  • 7. In ogni caso, le solette del soppalco non devono limitare o ridurre la funzionalità delle superfici finestrate.
  • 8. Esclusivamente nei locali esistenti alla data di adozione del presente Regolamento e autorizzati da idonea documentazione edilizia sono ammessi, senza essere computati nella s.l.p., soppalchi, aventi profondità massima di cm. 250, di superficie non superiore a 1/3 del locale/i sottostanti, fermi i requisiti prima elencati.
  • 9. Al di fuori di quanto previsto al comma precedente, non è consentita la realizzazione - non computata in s.l.p. - di piani e/o solette intermedie sia nell’esistente che nelle nuove costruzioni.
  • 10. E’ ammessa la realizzazione di controsoffitti ispezionabili, non computati in s.l.p., se non accessibili mediante scala fissa, a condizione che abbiano altezze interne inferiori a 180 cm nell’esistente e 80 cm nelle nuove costruzioni e che siano completamente chiusi, nel rispetto comunque dei requisiti di cui al comma 8 qualora in teressino locali principali.


Come avrete modo di leggere, con l'introduzione del nuovo PGT 2030 la normativa relativa alla realizzazione di un soppalco a Milano è divenuta più complessa, perlomeno per quanto riguarda la SLP, e pertanto va studiata sul singolo caso specifico. Con il Regolamento Edilizio entrano in gioco diversi requisiti da rispettare, come le altezze esistenti, le superfici interessate, la dimensione dei serramenti. Ciascuno di questi requisiti è specifico del singolo caso (ogni appartamento è diverso da un altro!) e in seguito ad un primo sopralluogo, sarà necessario uno studio di fattibilità per valutare la disponiblità di SLP residua nel fabbricato interessato dall'intervento ed eventualmente il parere del nostro Strutturista che potrà dare suggerimenti sulla struttura più idonea sia per statica che per ingombro e gusto estetico.

 

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