E' POSSIBILE CHIUDERE UNA PARTE DI TERRAZZO REALIZZANDO UNA VERANDA VETRATA?
Come avrete modo di leggere, la normativa relativa alla realizzazione di una serra bioclimatica è molto ampia e pertanto va studiata sul singolo caso specifico. Entano infatti in gioco numerosi requisiti da rispettare, come la tipologia e la trasmittanza delle superfici esistenti, le dimensioni specifiche degli ambienti, l'orientamento del terrazzo e molti altri. Ciascuno di questi requisiti è specifico del singolo caso ed è pertanto necessario uno studio di fattibilità.
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REALIZZARE UNA SERRA SUL TERRAZZO
Sempre più negli anni passati chi aveva un grande terrazzo o un lastrico solare per ampliare l’appartamento creava una veranda all’interno della quale realizzava una propaggine della casa, usualmente un salotto o una cucina. In seguito il comune ha reso possibile realizzare solo delle serre, quindi delle “scatole” interamente vetrate.
Se vi siete chiesti "è possibile realizzare una serra a Milano?" oppure "posso chiudere una parte di terrazzo per fare un salotto?"
La risposta è che attualmente nel comune di Milano, non è più possibile realizzare tutto ciò, ma la normativa consente solamente la realizzazione di Serre Bioclimatiche.
Cos’è una serra bioclimatica?
E’ un involucro trasparente le cui caratteristiche tecniche lo rendono in grado di captare energia solare a favore dell’ambiente cui è adiacente. Questo consente di ridurre il fabbisogno energetico invernale
IL REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI MILANO 2014: LE SERRE
ARTICOLO 131
1. Le serre e i sistemi passivi per la captazione e lo sfruttamento dell’energia solare, realizzati negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti, non sono computati ai fini volumetrici purché rispettino tutte le seguenti condizioni:
- essere integrate nell’organismo edilizio;
- avere una profondità non superiore a 1,5 metri;
- avere superficie netta in pianta inferiore o uguale al 15% della superficie utile di ciascun subalterno a cui sono collegate;
- la superficie disperdente deve essere realizzata in elementi trasparenti con U ? 1,5 W/m²K per almeno il 50%;
- essere apribili per una superficie pari ad almeno un terzo dello sviluppo dell’involucro;
- essere dotate di schermature e/o dispositivi mobili o rimovibili, per evitare il surriscaldamento estivo, atte a ridurre almeno del 70% l’irradiazione solare massima durante il periodo estivo;
- garantire una riduzione pari ad almeno il 10% dell’indice di prestazione per la climatizzazione invernale o il riscaldamento di ciascun subalterno a cui sono collegate; tale riduzione non è richiesta qualora la loro realizzazione avvenga nell’ambito di un intervento di ristrutturazione edilizia che coinvolga più del 25% della superficie disperdente dell’intero edificio a cui sono integrate e siano, di conseguenza, rispettati i requisiti di cui al punto 7 della dgr 8745/2008;
- non essere dotate di impianto di riscaldamento o di raffrescamento. Nel caso di serre e sistemi passivi per la captazione e lo sfruttamento dell’energia solare realizzati sulle facciate non orientate in un angolo compreso tra ±45° rispetto alla direzione sud, dovrà essere allegato, alla presentazione o alla richiesta del titolo, il file digitale (file .xml o eventuali aggiornamenti) con il dettaglio del calcolo eseguito a dimostrazione della riduzione del fabbisogno di cui sopra.
2. L’introduzione di impianti di riscaldamento o di raffrescamento comporta l’obbligo dell’inserimento delle relative superfici nel calcolo della s.l.p.
3. I locali retrostanti le serre devono rispettare quanto previsto dagli Articoli 103 (Aerazione naturale) e 105 (Requisiti di illuminazione naturale diretta). In particolare ai fini del calcolo del rapporto aerante potranno essere conteggiati anche i serramenti che si aprono sulle serre esclusivamente qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
- la serra sia dotata di serramenti facilmente apribili e fronteggianti il serramento che si vuole utilizzare per la verifica;
- la superficie dei serramenti della serra fronteggianti l’apertura che si vuole utilizzare per la verifica non sia inferiore a un decimo della somma delle superfici in pianta della serra e del locale retrostante;
- i serramenti della serra prospettino su spazi di cui all’Articolo 103 comma 1 del presente Regolamento.
ARTICOLO 102 AERAZIONE DI TIPO INDIRETTO
L'aerazione può essere di tipo indiretto senza che sia necessario l'impiego di dispositivi di attivazione solo nei seguenti casi:
….omissis….
- i locali retrostanti le serre bioclimatiche, descritte all’Articolo 131
ARTICOLO 103 AERAZIONE NATURALE
….omissis…..
- Il rapporto aerante dei locali aperti sulle serre bioclimatiche, descritte all’Articolo 131, dovrà rispettare quanto previsto nel medesimo Articolo
ARTICOLO 105 REQUISITI DI ILLUMINAZIONE NATURALE E DIRETTA
….omissis…..
- Le serre bioclimatiche, descritte all’Articolo 131, non comportano riduzione dei rapporti illuminanti.
La normativa è purtroppo sempre in continua evoluzione ed ogni comune ha un suo regolamento specifico, è importante dunque affidarsi a un bravo progettista che sappia reperire tutte le informazioni necessarie e individui tutte le normative di riferimento (aggiornate al momento dell'intervento). Sconsiglio vivamente di basarsi sul sentito dire o sulle informazioni presenti sul web, spesso inesatte o datate (la normativa evolve in fretta!!).
Come avete avuto modo di leggere, la normativa relativa alla realizzazione di una serra bioclimatica è molto ampia e pertanto va studiata sul singolo caso specifico. Entano infatti in gioco numerosi requisiti da rispettare, come la tipologia e la trasmittanza delle superfici esistenti, le dimensioni specifiche degli ambienti, l'orientamento del terrazzo e molti altri. Ciascuno di questi requisiti è specifico del singolo caso ed è pertanto necessario uno studio di fattibilità.
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