scala certificazione energetica

In questa pagina potrete trovare una guida alla certificazione energetica
per avere un quadro completo su cos'è, a cosa serve, quando è necessaria

 

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Se vi state chiedendo come mai i prezzi delle certificazioni sono così diversi tra loro? leggi questo articolo

La normativa cambia molto in fretta, quindi raccomandiamo sempre di verificare alla data in cui state leggendo

La certificazione energetica degli edifici è un documento ufficiale, introdotto dalla normativa europea sulle certificazioni energetiche (2002/91/CE ), contenuta nel D.L. 192/2005 che indica il rendimento o la prestazione energetica di un edificio, e modificata nel D.L. 158/2009.

Nel 2007 Regione Lombardia, con DGR VIII/5018 del 26 giugno 2007, ha avviato il processo di certificazione energetica degli edifici introducendo l’Attestato di Certificazione Energetica (ACE).

Dal 2007 ad oggi il modello di attestato energetico è stato oggetto di diverse modifiche: a partire dal 15 gennaio 2014, con DGR X/1216, l’ACE è stato sostituito dall’Attestato di Prestazione Energetica “APE”, in attuazione del D.L. 63/2013 convertito con L. 90/2013.

La nuova normativa nazionale 7/2015 di certificazione energetica prevede (tra le tante modifiche) la definizione di un nuovo modello di Attestato Unico Semplificato, che prevede metodi di calcolo della prestazione energetica unici per tutto il territorio nazionale. Il nuovo certificato APE è ora in 5 pagine, contiene i dati di consumo energetico e di CO2 emesso, relativi al riscaldamento invernale ed al raffreddamento estivo e la simulazione del consumo energetico a seguito di uno o più interventi sull'edificio proposti dal tecnico. Le classi energetiche del nuovo ape non sono più 7 ma diventano 10: dalla migliore classe A4 fino alla peggiore classe G.

 

 

Il nuovo certificato APE è ora in 5 pagine, contiene i dati di consumo energetico e di CO2 emesso, relativi al riscaldamento invernale ed al raffreddamento estivo e la simulazione del consumo energetico a seguito di uno o più interventi sull'edificio proposti dal tecnico. Le classi energetiche del nuovo ape non sono più 7 ma diventano 10: dalla migliore classe A4 fino alla peggiore classe G.

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serve a:

  • Informare i proprietari degli edifici circa i consumi energetici effettivi ed eventuali sprechi di energia, sensibilizzandoli alla riqualificazione.
  • Consentire all’acquirente che vuole acquistare un’immobile di scegliere consapevolmente considerando anche le prestazioni energetiche.
  • Salvaguardare l’ambiente favorendo la riduzione di emissioni di CO2.
  • Incentivare la domanda di immobili a basso consumo energetico e di riqualificazione energetica.

 

La certificazione energetica degli edifici indica il rendimento o la prestazione energetica di un edificio. L'Attestato di Prestazione Energetica è l’“etichetta dell’edificio”. Come documento informativo permette di conoscere in modo semplice ed intuitivo le prestazioni energetiche dell’edificio, cioè la quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell’immobile i vari bisogni energetici dell’edificio, la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l’illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili. La quantità annua di energia primaria è espressa da uno o più descrittori, che tengono conto del livello di isolamento dell’edificio e delle caratteristiche di installazione degli impianti tecnici. Questo valore può essere espresso in Energia primaria non rinnovabile, rinnovabile o totale (somma delle energie precedenti).

La principale informazione riportata sull’APE è l’indice di prestazione energetica non rinnovabile (EPgl,nren), che indica il fabbisogno annuale di energia primaria non rinnovabile relativa a tutti i servizi erogati dai sistemi tecnici presenti. Questo indice identifica la classe energetica dell’edificio in una scala da A4 (edificio più efficiente) a G (edificio meno efficiente). Non va dimenticato che l'APE fotografa l'edificio in condizioni standard di funzionamento, pertanto restituisce un fabbisogno energetico dell'edificio che non necessariamente corrisponderà al consumo che, come è noto, è influenzato in maniera significativa da condizioni climatiche diverse da quelle medie considerate e dall'uso, da parte degli utenti, degli impianti preposti alla climatizzazione. L'Attestato contiene un codice identificativo univoco che verrà indicato nei contratti di vendita o di affitto, contiene da data del suo rilascio e di scadenza del certificato stesso.

 

Ai sensi del punto 12.8 del DDUO 176/2017, l'APE ha validità massima di 10 anni a partire dalla data di registrazione della pratica nel catasto energetico. L’idoneità dell’attestato decade prima dei 10 anni a seguito di interventi che modifichino la prestazione energetica dell’unità immobiliare (es. sostituzione caldaia, serramenti, impianto condizionamento....) o nel caso di variazione della destinazione d’uso oppure quando non siano state effettuate le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici dell'edificio (es. prova fumi).

In tal caso l’APE non può essere redatto e, qualora già redatto, decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata delle operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici.

La decadenza dell'APE non si applica qualora le operazioni di controllo di efficienza energetica non vengano condotte a seguito del mancato allacciamento dell'impianto stesso alla rete.

L'Attestato deve essere corretto sia negli aspetti tecnici sia negli aspetti amministrativi. Pertanto la validità dell’attestato è vincolata alla corretta e completa indicazione dei dati catastali dell’edificio a cui si riferisce. (quindi è importante affidarsi a un tecnico che svolga il lavoro in maniera professionale: come scegliere il certificatore e i costi)

 

 

All’atto della compravendita e della locazione di immobili è necessario che l'immobile sia provvisto della certificazione e che questa sia fornita all'acquirente o al conduttore. Il decreto prevede anche che anche gli annunci commerciali di vendita o locazione di immobili siano corredati di tali informazioni.

Si evidenzia che non è più consentita e ammessa l'autocertificazione del proprietario.

 

Non sempre la certificazione energetica è obbligatoria, in generale l’obbligo di dotazione/allegazione dell’APE sussiste nei seguenti casi: nuova costruzione e ampliamenti, ristrutturazioni importanti di primo livello, ristrutturazioni importanti di secondo livello, edifici utilizzati da PA e aperti al pubblico con superficie utile superiore ai 250 m2, contratti nuovi o rinnovati Servizio Energia e Servizio Energia Plus, contratti nuovi o rinnovati di gestione degli impianti termici, trasferimento a titolo oneroso, contratti di locazione nuovi o rinnovati.

 

Vediamo nello specifico quando l’Attestato di Prestazione Energetica è obbligatorio:

 

CONTRATTO DI AFFITTO/LOCAZIONE

L’obbligo è previsto, i costi della certificazione energetica sono a carico del locatore/proprietario dell’immobile e la certificazione è da allegarsi al contratto: “Obbligatorio per contratti di locazione soggetti a registrazione, di locazione finanziaria e di affitto di azienda comprensivo di immobili, siano essi nuovi o rinnovati, riferiti a una o più unità immobiliari.” “Obbligatorio per pubblicazione di annunci commerciali, di annunci immobiliari a mezzo di avviso asta pubblica, di bandi di alienazione di beni pubblici finalizzati alla vendita o locazione di edifici”

 

VENDITA DELL'IMMOBILE

L’obbligo è previsto, i costi della certificazione energetica sono a carico del venditore dell’immobile e la certificazione è da allegarsi al contratto:“Obbligatorio in caso di trasferimento a titolo oneroso di interi edifici o di singole unità immobiliari.”

 

NUOVE COSTRUZIONI, AMPLIAMENTI E RISTRUTTURAZIONI PER LAVORI DI GROSSA ENTITÀ

La certificazione deve essere effettuata e deve esserne fornita copia in allegato alla documentazione di agibilità dell’edificio. I costi di tale certificazione sono a carico della società edile che si occupa dei lavori. “CHIUSURA LAVORI per SCIA o permesso di costruire presentati dall’01/01/2016 (D.D.U.O. 176/2017) nuova costruzione, demolizione con ricostruzione, ampliamento volumetrico>15% o >500 m3, recupero a fini abitativi di sottotetto esistente >15% o >500 m3, ristrutturazione importante di I° livello, ristrutturazione importante di II° livello.”

La certificazione energetica puo’ essere emessa da un professionista iscritto all'elenco certificatori CENED.

Il certificatore energetico è tenuto per legge ad effettuare il sopralluogo (non è possibile rilevare i dati dalle planimetrie e/o chidere i dati al proprietario, senza effettuare il sopralluogo) presso l’unità immobiliare, effettuando personalmente un accurato rilievo dell’immobile, in particolare per quanto riguarda tutte le strutture disperdenti (pareti esterne, serramenti…) e degli impianti tecnologici (riscaldamento, raffrescamento…). Per mia esperienza per un accurato rilievo per un appartamento di 80mq, per prendere tutte le misure necessarie, occorrono circa 45 minuti. Le misure che verranno rilevate sono numerose, ad esempio per ogni serramento si rileva larghezza, altezza e spessore della finestra, larghezza e altezza di ogni porzione di vetro del serramento; si rileva lo spessore dei muri esterni e le dimensioni, per ogni calorifero si rilevano le dimensioni, il numero di elementi e delle colonne che lo compongono....come potete facilmente comprendere è chiaramente necessario un sopralluogo con accurato rilievo.

È molto importante che chi svolge la procedura di certificazione energetica sia professionale al fine di produrre un attestato di prestazione energetica il più possibile rispondente alla realtà. La Cassazione chiarisce che in caso di falsa attestazione della prestazione energetica (APE) la responsabilità è del venditore: Vedasi l'articolo "Occhio alla false certificazioni energetiche! Si rischia la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto"

Il certificatore energetico ha il dovere di fornire tutti i chiarimenti e le informazioni in merito alle prestazioni energetiche dell’edificio al responsabile dell’edificio e suggerirgli eventuali interventi che sono necessari per migliorare le prestazioni energetiche e ridurre gli sprechi energetici.

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Non esistendo un tabellare dei costi, i prezzi variano da professionista a professionista (vi invitiamo a leggere il seguente articolo per valutare i preventivi che vi vengono proposti dai diversi professionisti: Per approfondire: come scegliere il certificatore e i costi).

 

La parte che solitamente richiede piu’ tempo è la raccolta e l’analisi di tutti i dati degli impianti (caldaie, condizionamenti, ecc.). Una volta effettuato il sopralluogo fisico presso l’immobile da certificare, che dalla durata di minimo 30 minuti a 60/90 minuti per immobili mediamente più grandi, il rilascio della certificazione avviene nel giro di qualche giorno.

Generalmente il nostro studio fornisce la certificazione nel giro di 2 settimane dal primo contatto, nel caso di particolare urgenza è possibile abbreviare i tempi consegnando la certificazione urgente entro 3 giorni dal contatto telefonico, disponibilità anche il sabato (salvo impedimenti di terzi: es. gestori caldaia e amministratori e ovviamente avendo la possibilità di effettuare il sopralluogo immediatamente)

 

 

Occorre una copia della planimetria catastale da allegare (utilizzata SOLO per preparare il sopralluogo e per la registrazione, NON è possibile produrre la certificazione sulla base della planimetria catastale in quanto è strettamente necessario rilevare tutti i dati in loco)

Fornire i dati di tutti i proprietari dell'immobile

Fissare l'appuntamento per il sopralluogo con il certificatore

 

Silvia Lagori Architetto e Certificatore Energetico

Sono certificatore iscritto al CENED e posso produrre certificazioni energetiche in Milano ed in Lombardia. Per mettervi in contatto con me potete fare riferimento ad i miei numeri telefoni o alla mail inseriti nei CONTATTI del sito.

 

Ritengo sia molto importante produrre la certificazione in maniera ottimale e professionale, (il professionista non rischia sanzioni e il cliente problematiche incluso l'annullamento del contratto registrato) dunque ho scelto di procedere in questo modo:

  • Raccolta preliminare di dati tra cui la planimetria catastale e i dati della caldaia
  • Sopralluogo presso l’unità immobiliare, durante il quale effettuo il rilievo accurato di tutto l’appartamento misurando accuratamente tutte le strutture disperdenti (ad es. per ciascun serramento va rilevata l’area del telaio, l’area del vetro, lo spessore del telaio, la tipologia di serramento, la presenza di tapparelle/persiane, la presenza di balconi soprastanti)
  • Sopralluogo presso il locale caldaia
  • Restituzione grafica di quanto rilevato e calcolo dell’APE attraverso il programma CENED
  • Registrazione presso il Catasto Energetico
  • Consegna al cliente di tutto il materiale sia in versione cartacea originale, sia in supporto informatico (email) da archiviare

 

Effettuo la certificazione energetica in tutta Milano e in provincia (es. zona Sempione, Sarpi, Isola, Centrale, Certosa, Fiera, Vercelli, De Angeli, City Life, Porta Nuova, Porta Romana, Bocconi, Sant’Ambrogio, Porta Venezia, Buenos Aires, Piola, Politecnico, Ticinese, Navigli, Niguarda, Bicocca, Città Studi, San Siro, Bonola, Lampugnano, QT8, Portello, Bollate, Baranzate, Bovisa, Affori, Sesto San Giovanni e Milano Centro)



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